Resistenza a pubblico ufficiale, va sempre valutata la tenuità del fatto

 

corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 13 luglio 2016 n. 29618.

Resistenza e minaccia al pubblico ufficiale, il giudice di merito ha l’obbligo di valutare sempre l’applicabilità della norma sulla particolare tenuità del fatto. Anche quando la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore della disposizione contenuta nell’articolo 131-bis del codice penale. Lo dicono i giudici della Cassazione, nella sentenza della sesta sezione penale n. 29618, depositata ieri, alle prese con un caso di resistenza aggravata a pubblico ufficiale dei più classici. Il diverbio tra un automobilista e l’agente in servizio davanti a una scuola elementare. Erano volate parole grosse, offese e minacce dicono le fonti testimoniali a causa delle quali l’attività del pubblico ufficiale sarebbe stata ostacolata. La difesa propende per “una incomprensione”. Ma i giudici hanno condannato l’uomo, in primo e secondo grado, alla reclusione per 4 mesi.
La decisione – In Cassazione le cose non cambiano nella sostanza. Viene riconosciuta la legittima applicazione dell’articolo 337 del codice penale che disciplina il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La precisazione è. anzi, che per integrare quella ipotesi non serve che l’attività del pubblico ufficiale sia impedita: basta si usi violenza o minaccia per opporsi “al compimento di un atto di ufficio o di servizio” e non importa se questa intenzione produca effetto concreto o meno.
L’esclusione per tenuità del fatto – La pronuncia tuttavia stabilisce un principio assai interessante perché, riconoscendo fondato un ulteriore motivo di ricorso, stabilisce che il caso andava comunque esaminato alla luce dell’articolo 131-bis del codice penale con cui nel 2015 è stato inserito nel nostro ordinamento il criterio dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione richiama anche un proprio precedente del febbraio scorso per ricordare che la “nuova” norma si applica a ogni fattispecie criminosa, anche retroattivamente e non solo su richiesta di parte. Anche quando, cioè, come nel caso in giudizio, la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore della norma.
La Cassazione non deve valutare la sussistenza dei presupposti essenziali per l’applicabilità della disposizione ma deve prendere atto della loro presenza alla luce della motivazione del giudice del merito al quale è rimessa la valutazione. Nel caso di specie, ad esempio, la Cassazione alza le mani. I presupposti oggettivi e soggettivi “non risultano espressamente apprezzati” né si possono desumere dalla valutazione del giudice di merito. Dunque, scatta il rinvio alla Corte d’appello.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.