ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – Liberazione anticipata – Art. 4 D.L. n. 146 del 2013 conv. in L. n. 10 del 2014 – Interpretazione.

La Prima Sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di liberazione anticipata, ha affermato che l’art. 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modificazioni, in l. 21 febbraio 2014, n. 10, deve essere interpretato nel senso che, nei due anni successivi alla sua entrata in vigore, il beneficio comporta, anche per i semestri antecedenti a tale data – ove ne siano riconosciute le condizioni, e con esclusione dei condannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 – una detrazione di pena pari a settantacinque giorni.

Sentenza n. 356 ud. 13/09/2017 – deposito del 09/01/2018

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