La mancata estensione dell’art. 131bis c.p. ai reati di competenza del giudice di pace: un sospetto di incostituzionalità

Tribunale di Catania, Sezione II, Ord. 6 marzo 2018, Giudice Grasso

Si segnala che, con ordinanza del 6 marzo 2018, il Tribunale di Catania ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 131bis c.p., in riferimento all’art. 3 Cost., nella misura in cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non sia applicabile ai reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace.

In breve, nel decidere sull’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace di Catania per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), la Seconda Sezione Penale del Tribunale di Catania ha messo in discussione l’interpretazione di recente adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 53683 del 2017, che nettamente esclude l’estensione dell’art. 131bis c.p. ai procedimenti penali di competenza del giudice di pace.

È stato così riaperto il dibattito sulla controversa questione del coordinamento tra la causa di non punibilità ex art. 131bis c.p. ed il quasi omologo art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000, che nell’ambito del rito penale celebrato dal giudice di pace dispone la non procedibilità dei fatti particolarmente tenui.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.