La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, in sede di reclamo giurisdizionale introdotto dal detenuto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua richiesta di revoca del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., l’emissione di un successivo provvedimento di rigetto della suddetta richiesta da parte del Ministro della Giustizia, non comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto l’effetto devolutivo correlato all’impugnazione trasferisce al Tribunale di Sorveglianza il potere di decidere sulla domanda e di valutare gli argomenti addotti dal reclamante ai fini della revoca del regime differenziato.
Sentenza n. 5322 ud. 12/09/2017 – deposito del 05/02/2018