DELITTI CONTRO LA PERSONA-VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO-ABUSO DELLE CONDIZIONI DI INFERIORITÀ PSICHICA O FISICA DELLA PERSONA OFFESA

ASSUNZIONE ANCHE VOLONTARIA DI BEVANDE ALCOOLICHE O STUPEFACENTI- REATO-CONFIGURABILITÀ.

La Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di induzione della persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione volontaria da parte della stessa vittima di bevande alcooliche o stupefacenti, rilevando, ai fini della configurazione del reato, solo la condizione di inferiorità psichica o fisica della persona offesa, a prescindere di chi abbia cagionato detta condizione, ed essendo l’aggressione in sé all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole.

Presidente: P. Savani    Relatore: A.M. Socci

Sentenza n. 45589 ud. 11/01/2017 – deposito del 04/10/2017

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