La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di sospensione dall’esercizio della professione medica applicata in relazione ad un reato di omicidio colposo, ha affermato che è possibile formulare la prognosi di reiterazione della condotta criminosa in considerazione delle caratteristiche della struttura in cui opera il sanitario e della condotta tenuta nel caso concreto, nella specie consistita nella pervicace prescrizione di terapia omeopatica, in assenza di significativi miglioramenti delle condizioni del paziente, poi deceduto, e nonostante l’inutile decorrenza del periodo di cinque giorni indicato dai protocolli medici per il passaggio alla terapia tradizionale.
Sentenza n. 27420 ud. 03/05/2018 – deposito del 14/06/2018