OMICIDIO STRADALE – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE – SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DI CUI ALL’ART. ART. 222, COMMA 2, PRIMO, SECONDO E TERZO PERIODO, COD. STRADA – APPLICABILITÀ ALLE CONDOTTE ANTECEDENTI LA NOVELLA DEL 2016.

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La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di sanzioni amministrative accessorie all’accertamento del reato di omicidio stradale, ha affermato che la previsione della sospensione della patente di guida di cui all’art. 222, comma 2, primo, secondo e terzo periodo, cod. strada vale quale norma transitoria in relazione ai fatti di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime commessi in epoca antecedente la novella legislativa introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, in relazione ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca del titolo abilitativo prevista dal quarto e quinto periodo di detta norma, ed è, altresì, applicabile alle altre violazioni previste dal codice della strada in cui si verificano danni alla persona.

Sentenza n. 36759 ud. 20/02/2018 – deposito del 31/07/2018

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