L’obbligo per il medico di acquisire il consenso informato del paziente non può dirsi soddisfatto se il sanitario si limita a informare vagamente e in maniera generica il proprio assistito dei rischi che comporta l’intervento al quale lo stesso sta per essere sottoposto.
Il principio è consolidato in giurisprudenza e di recente è stato riaffermato dalla Corte di cassazione, sebbene solo in via indiretta, con l’ordinanza numero 30852/2018 qui sotto allegata.