Non vi è concorso di reati tra la fattispecie di maltrattamenti in famiglia e riduzione in schiavitù, in quanto opera il principio della consunzione, con la conseguenza che sarà applicabile la sola pena relativa al reato di riduzione in schiavitù. (1)
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 17/01/2007 n° 1090