Misure di prevenzione antimafia: sulla revocabilità della confisca.

Disposizioni contro la mafia – confisca – revocabilità – effetti ex tunc – ammissibilità – revoca della confisca – effetti ex nunc – inammissibilità- legittimazione attiva – limiti [art. 2 ter, L. 575/1965; art. 7, L. 1423/1956; art. 24 Cost.]

E’ ammissibile la revoca della confisca disposta a norma dell’art. 2 ter della legge 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) purchè abbia effetti ex tunc, anche al fine di adempiere all’obbligo di cui all’ultimo comma dell’art. 24 Cost.; la revoca con effetti ex nunc non è applicabile alla confisca, perché incompatibile.

La richiesta di revoca deve riguardare prove nuove e sopravvenute al provvedimento conclusivo del procedimento ovvero l’inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero un procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato.

Gli elementi dedotti devono essere diretti a dimostrare l’inesistenza dei presupposti del provvedimento reale, quali:

  • la pericolosità del proposto;
  • la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto medesimo;
  • il valore sproporzionato della cosa al reddito dichiarato o all’attività economica svolta;
  • il frutto di attività illecite o il reimpiego di profitti illeciti.

La revoca non può essere richiesta da chi non sia stato chiamato a partecipare al procedimento e comunque non vi abbia partecipato.

 

Cassazione penale, SS.UU., sentenza 08/01/2007 n° 57

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