Articolo 11 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398) Rinnovamento del giudizio

 

Il processo celebrato all’estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell’ordinamento giuridico italiano non vige il principio del “ne bis in idem” internazionale, prevedendo l’art. 11, comma primo, c.p. la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall’art. 6 c.p., cioè quando l’azione o l’omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (La Corte ha, altresì, escluso l’applicabilità dell’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, essendo stata la condanna emessa in Croazia ed avendo quel Paese sottoscritto il trattato di adesione all’Unione Europea in data 9 dicembre 2011 con decorrenza 1° luglio 2013, data successiva alla celebrazione del processo in Italia).

Cass. n. 40553/2013

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.