l reato di esercizio abusivo di una professione riguarda solo gli atti riservati in via esclusiva alla professione e non quelli posti in essere da chiunque.
Nel sanzionare penalmente l’esercizio abusivo di una professione il nostro ordinamento ha l’obiettivo di tutelare l’interesse generale che determinate professioni, per le quali sono richiesti particolari requisiti di probità e di competenza tecnica, siano svolte solo da persone in possesso delle qualità morali e culturali stabilite dalla legge, avendo superato una particolare abilitazione amministrativa.
Per la Cassazione, secondo quanto stabilito con la sentenza numero 38752 depositata il 19 settembre 2016 (qui sotto allegata), tale tutela riguarda solo gli atti riservati in via esclusiva a una determinata professione, quindi propri o tipici della stessa, mentre non riguarda gli atti che possono essere posti in essere da qualsiasi interessato, anche se sono in qualche modo connessi all’esercizio professionale.