Lasciare il cane da solo in giardino è reato

È da ritenersi integrata la fattispecie di abbandono di animali ex art. 727 c.p

un pastore tedesco con il volto triste

Lasciare il cane in giardino senza compagnia lontano dall’abitazione integra il reato di abbandono. Lo ha sancito la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 36866/2016 (qui sotto allegata), confermando la condanna a 2mila euro di multa per il reato previsto dall’art. 727 c.p. nei confronti di un uomo giudicato responsabile di avere inflitto gravi sofferenze al proprio pastore tedesco.

Il povero animale viveva infatti in condizioni di salute precarie, tanto che secondo i testimoni non si reggeva sulle zampe, emanava cattivo odore, aveva macchie di sangue, otite e varie lesioni.

Inutile ogni tentativo di difesa per il proprietario, la Cassazione, confermando quanto statuito dal giudice di merito, ha ritenuto integrata la responsabilità penale dell’uomo per il fatto che egli abbia detenuto il cane “in luogo distante dalla propria abitazione, quindi, con poche occasioni di stare in sua compagnia e in condizioni di salute precarie e sicuramente produttive di sofferenza fisica per l’animale, non curandosi adeguatamente dello stesso, tanto da non essersi nemmeno accorto della sua situazione fisica”. Sicchè hanno spiegato gli Ermellini, “quel che si rimprovera al proprietario del pastore tedesco è l’omessa prestazione di cura e assistenza, dovuta ad un comportamento di trascuratezza colposa”. E per la giurisprudenza costante, hanno ribadito, costituiscono maltrattamenti idonei ad integrare il reato di abbandono di animali “non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica degli stessi, procurando loro dolore e afflizione“. Ciò è esattamente quanto ravvisato dal giudice di merito alla luce delle condizioni igienico-sanitarie in cui era tenuto lo sfortunato animale. Per cui reato confermato e padrone condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.

Cassazione, sentenza n. 36866/2016

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