REATO DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE OD IMPEDIRE COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI (ART. 617 BIS COD. PEN.)

NECESSITÀ CHE L’INTERCETTAZIONE RIGUARDI SOGGETTI DIVERSI DALL’AGENTE – ISTALLAZIONE DI UN APPARECCHIO PER OSTACOLARE L’INTERCETTAZIONE DI PROPRIE COMUNICAZIONI – CONFIGURABILITÀ DEL REATO – ESCLUSIONE.

Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni ex art. 617 bis cod. pen., si configura solo se l’istallazione è finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente, per cui il delitto non ricorre nell’ipotesi in cui l’apparecchio “jammer telefonico”, ossia un disturbatore di frequenze, sia installato per impedire l’intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti sia telefoniche, che riguardano anche il soggetto che predispone l’apparecchio.

Sentenza n. 39279 ud. 16/05/2018 – deposito del 30/08/2018

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