La Sesta Sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di corruzione, ha ritenuto che nei confronti di un membro del Parlamento non sia configurabile il reato di corruzione propria, antecedente e/o susseguente, di cui all’art. 319 c.p., ostandovi il combinato disposto degli artt. 64, 67 e 68 Cost. che non consentono di individuare parametri in base ai quali valutare la “contrarietà” ai doveri di ufficio, mentre è configurabile il reato di corruzione impropria.
Sentenza n. 40347 ud. 02/07/2018 – deposito del 12/09/2018