Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato, in tema di disciplina dell’immigrazione, che le fattispecie disciplinate dall’art. 12, comma 3, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non costituiscono figure autonome di reato, bensì circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs., poiché si pongono in rapporto di specialità “per aggiunta” con riferimento a fatti che accentuano la lesività della condotta base.
Sentenza n. 40982 ud. 21/06/2018 – deposito del 24/09/2018