In tema di falso in scrittura privata, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485 cod. pen., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett,. a), del d.lgs 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile.