PRODUZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO: PER LE SEZIONI UNITE NON È NECESSARIO L’ACCERTAMENTO DEL PERICOLO DI DIFFUSIONE

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Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto concernente il reato di pornografia minorile e, in particolare, la fattispecie di produzione di materiale pornografico (art. 600 ter co. 1 n. 1 c.p.), affermando il seguente principio di diritto: “ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600 ter, primo comma, n. 1), cod. pen., con riferimento alla condotta di produzione di materiale pedopornografico, non è più necessario, viste le nuove formulazioni della disposizione introdotte a partire dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, l’accertamento del pericolo di diffusione del suddetto materiale”.

La sentenza si segnala, oltre che per ricostruire l’oggettività giuridica del reato di pornografia minorile, perché consente di tracciare la linea di confine tra la fattispecie in esame ed il contiguo reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), per il quale il legislatore ha previsto un trattamento sanzionatorio sensibilmente inferiore. Inutile anticipare che l’esito cui perviene la S.C. presenta notevoli risvolti pratici, atteso che, secondo una linea difensiva piuttosto diffusa, argomento ricorrente nelle aule giudiziarie è la negazione della sussistenza del concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, con la conseguente richiesta di riqualificazione del fatto in termini di detenzione di materiale pornografico.

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