PROCEDIMENTO PER DECRETO – IN GENERE – IRROGAZIONE DI UNA PENA PECUNIARIA IN SOSTITUZIONE DI UNA PENA DETENTIVA – MODIFICA DELL’ART. 459, COMMA 1-BIS, COD. PROC. PEN. INTRODOTTA DALL’ART. 1, COMMA 53, DELLA LEGGE 23 GIUGNO 2017, N. 103 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA PENA – VALORE GIORNALIERO – FISSAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE – CRITERI – POSSIBILITÀ DI MODIFICARE L’IMPORTO RAGGUAGLIATO DAL P.M. – SUSSISTENZA – LIMITI.
In tema di decreto penale di condanna, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che, nel caso di sostituzione di una pena pecuniaria ad una pena detentiva, l’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103, consente al G.i.p., modulando l’entità della pena giornaliera in considerazione della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare, di modificare l’importo ragguagliato dal p.m., ferma restando l’intangibilità della pena detentiva da quest’ultimo indicata.
Sentenza n. 33472 ud. 23/05/2018 – deposito del 18/07/2018