Mandato d’arresto europeo

SENTENZA DI RIFIUTO DELLA CONSEGNA PER MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – SOPRAVVENUTA IRREVOCABILITÀ – APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM – SUSSISTENZA – SUCCESSIVA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DALLO STATO ESTERO – IRRILEVANZA.

In materia di mandato di arresto europeo, nell’ipotesi di sentenza irrevocabile di rifiuto della consegna, nella specie per il mancato invio ad opera dello Stato estero della documentazione integrativa richiesta, trova applicazione il principio del ne bis in idem, di cui all’art. 649 cod. proc. pen., per cui la Corte d’appello non può, a seguito della successiva ricezione della predetta documentazione, modificare la precedente decisione.

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