La Prima Sezione penale, in tema di benefici penitenziari (art. 54 ord. pen.), ha affermato che in caso di libertà controllata non è possibile applicare la disciplina della liberazione anticipata, difettando nella libertà controllata uno stato detentivo o anche una mera affinità con esso, così come un’osservazione personologica diretta alla verifica della partecipazione all’opera rieducativa.
Sentenza n. 2895 ud. 15/11/2018 – deposito del 22/01/2019