LIBERTÀ CONTROLLATA – BENEFICI PENITENZIARI – ART. 54 ORD. PEN. – POSSIBILITÀ DI CONCESSIONE DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA – ESCLUSIONE.

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La Prima Sezione penale, in tema di benefici penitenziari (art. 54 ord. pen.), ha affermato che in caso di libertà controllata non è possibile applicare la disciplina della liberazione anticipata, difettando nella libertà controllata uno stato detentivo o anche una mera affinità con esso, così come un’osservazione personologica diretta alla verifica della partecipazione all’opera rieducativa.

Sentenza n. 2895 ud. 15/11/2018 – deposito del 22/01/2019

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