Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che in presenza di ricorso inammissibile non deve darsi alla persona offesa l’avviso previsto dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l’eventuale esercizio del diritto di querela e che, nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall’art. 12 del d.lgs. 10 aprile 2018, n.36, il corso della prescrizione non resta sospeso.
Sentenza n. 40150 ud. 21/06/2018 – deposito del 07/09/2018