CONFISCA DI PREVENZIONE – PROCEDIMENTI NON SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 – TERZO TITOLARE DI CREDITO IPOTECARIO – DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO – TERMINE DI DECADENZA – DIES A QUO – INDIVIDUAZIONE.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all’esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito, al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, nel termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 206, della legge da ultimo citata, in quanto il termine di decadenza indicato decorre indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206; l’applicazione di detto termine è comunque subordinata all’effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca, ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità del creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile.

Sentenza n. 39608 ud. 22/02/2018 – deposito del 03/09/2018

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