Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di impugnazioni di misure cautelari reali, hanno affermato il principio secondo cui la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti o i difensori si trovano, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero.
Sentenza n. 47374 ud. 22/06/2017 – deposito del 13/10/2017