IN GENERE – Misure cautelari reali – Richiesta di riesame – Luogo di presentazione – Criterio di cui all’art. 324, comma 2, e 582, comma 2, cod. proc. pen. – Cancelleria del tribunale o dell’ufficio del giudice di pace del luogo in cui le parti si trovano, o agente consolare all’estero – Ammissibilità.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di impugnazioni di misure cautelari reali, hanno affermato il principio secondo cui la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che presso la cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti o i difensori si trovano, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all’estero.

 

Presidente: G. Canzio

Relatore: F. M. S. Bonito

Sentenza n. 47374 ud. 22/06/2017 – deposito del 13/10/2017

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