Affidamento allargato, Consulta: pena sospesa fino a 4 anni

Con la Sentenza 2 marzo 2018, n. 41 la Consulta ha posto fine al “disallineamento normativo” venutosi a creare, con la legge c.d. svuota carceri, fra il limite quantitativo di pena previsto dall’art. 656 c.p.p. ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena e quello ora indicato dall’art. 47 comma 3 bis dell’ordinamento penitenziario ai fini della concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali c.d. allargato.
Il disallineamento sistematico originato dalla legge svuota carceri
Come noto, la legge in questione ha introdotto la possibilità di ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali qualora la pena da scontare, anche come residuo di maggior pena, non superi i 4 anni1, mentre l’art. 656 del codice di rito prevede che solo nel caso in cui la pena da eseguire sia inferiore a tre anni il pubblico ministero emetta, contestualmente all’ordine di esecuzione, l’ordine di sospensione onde consentire al condannato di presentare istanza per accedere alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-ter, e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 2, e dall’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3093.
La nuova misura alternativa può perciò essere concessa anche per pene comprese tra tre anni e un giorno e quattro anni di detenzione, ma per esse non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza perché il limite triennale previsto dall’art. 656 c.p.p. non è stato adeguato.
L’incidente costituzionale
Il caso che ha occasionato l’incidente costituzionale riguardava un soggetto condannato alla pena detentiva di tre anni, undici mesi e diciassette giorni; pena, rispetto alla quale, eccedendo il limite di tre anni, il pm non aveva disposto, contestualmente all’ordine di esecuzione, anche l’ordine di sospensione.
Il condannato ha chiesto invece al giudice di dichiarare inefficace l’ordine di esecuzione, con un’interpretazione adeguatrice idonea ad armonizzare il dato sistematico, in ragione della strumentalità della sospensione dell’ordine di esecuzione rispetto alla concessione delle misure alternative.
Il giudice a quo, escludendo di poter interpretare la disposizione normativa nel senso auspicato dal ricorrente, atteso il tenore letterale della stessa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale con la quale ha evidenziato come l’omesso adeguamento del limite quantitativo di pena previsto dall’art. 656 c.p.p. a quello indicato ai fini dell’affidamento in prova “allargato” (originato dalla legge svuota carceri) abbia determinato un «disallineamento sistematico», lesivo anzitutto dell’art. 3 Cost., per il fatto di discriminare ingiustificatamente coloro che, dovendo espiare una pena detentiva non superiore a tre anni, usufruiscono della sospensione dell’ordine di esecuzione in vista dell’accesso all’affidamento in prova ordinario, da coloro che, destinati ad espiare una pena detentiva compresa tra tre anni e un giorno e quattro anni, non possono sottrarsi alla carcerazione, nonostante sia loro concedibile in astratto l’affidamento in prova allargato; e lesivo, altresì, dell’art. 27, comma 3 Cost per il fatto di comportare l’ingresso in carcere di chi può godere dell’affidamento in prova allargato in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
L’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la declaratoria di inammissibilità assumendo che il «disallineamento» denunciato dal rimettente sia stato frutto di una scelta precisa del legislatore in ragione dal maggior grado di pericolosità del condannato, desumibile dalla «maggiore misura della pena» inflitta e assumendo una diversità di ratiofra i due istituti, l’uno, l’affidamento regolato dall’art. 47, comma 1, della legge n. 354 del 1975, diretto a prevenire l’ingresso in carcere, l’altro, l’art. 656 c.p.p. avente una finalità meramente deflattiva del sovraffollamento carcerario.
La decisione: una manovra di allineamento del dato normativo
La Consulta ha riconosciuto la lesione dell’art. 3 Cost.
Ha evidenziato infatti come la genesi e lo sviluppo dell’istituto delineato dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. abbiano disvelato che “immanente al sistema, e tratto di imprescindibile coerenza intrinseca di esso”, sia sempre stato “un tendenziale parallelismo tra il limite di pena indicato dall’art. 656 ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione e il limite di pena previsto ai fini dell’accesso alla misura alternativa alla detenzione” tant’è che con con la legge 27 maggio 1998, n. 165, l’art. 656 cod. proc. pen. è stato modificato per introdurre l’automatica sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, entro un limite pari a quello previsto per godere della misura alternativa, proprio con lo scopo di evitare che la carcerazione venisse temporaneamente disposta nei confronti di chi avrebbe poi potuto godere di una misura pensata per favorire la risocializzazione extramuraria; mentre, con successivi interventi normativi, si è provveduto a far corrispondere all’incremento della soglia di accesso alla misura alternativa una pari elevazione del limite stabilito ai fini della sospensione4
I giudici della Consulta hanno quindi riconosciuto la “natura servente” dell’isituto della sospensione dell’ordine di esecuzione e la conseguente incoerenza normativa che si viene a creare allorquando si spezzi il filo che lega i due istituti: così come avvenuto per l’appunto con l’introduzione dell’affidamento in prova per pene da espiare fino a quattro anni di detenzione cui non ha corrisposto un’analoga modificazione del termine indicato dalla’art. 656 c.p.p.
La rottura del parallelismo tra i due istituti, imputabile al mancato adeguamento della disposizione censurata, ad avviso della Corte, è di particolare gravità, perché essendo destinato l’affidamento in prova allargato «al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione», e quindi pure a chi non deve espiare una pena residua (cioè a chi non è detenuto), se l’ordine di esecuzione di una pena detentiva tra tre anni e un giorno e quattro anni non potesse essere sospeso, tale previsione sarebbe in concreto irrealizzabile poichè l’esecuzione dell’ordine di carcerazione, avvenuta senza aver dato al condannato il tempo di chiedere l’affidamento in prova allargato, renderebbe impossibile la concessione della misura alternativa prima dell’ingresso in carcere.
Tale è appunto la situazione normativa che si è realizzata a causa del mancato adeguamento dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. poiché il legislatore, omettendo di intervenire sulla normativa ancillare, ha smentito sé stesso: ed invero “mancando di elevare il termine previsto per sospendere l’ordine di esecuzione della pena detentiva, così da renderlo corrispondente al termine di concessione dell’affidamento in prova allargato, il legislatore non è incorso in un mero difetto di coordinamento, ma ha leso l’art. 3 Cost. Si è infatti derogato al principio del parallelismo senza adeguata ragione giustificatrice, dando luogo a un trattamento normativo differenziato di situazioni da reputarsi uguali, quanto alla finalità intrinseca alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva e alle garanzie apprestate in ordine alle modalità di incisione della libertà personale del condannato” (testualmente in sentenza).
In ragione di ciò la Corte Costituzionale ha dichiarato lart. 656, comma 5, cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospenda l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.
Corte Costituzionale, sentenza 02/03/2018 n° 41

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