Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza depositata in data 18 settembre 2017, hanno affermato che anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, stabilita dal d.l. n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale.
Sentenza n. 42361 ud. 20/07/2017 – deposito del 18/09/2017