In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, la Quarta sezione penale ha stabilito che, nel caso di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dall’art. 186, comma 2-bis (che prevede il raddoppio dell’arresto e dell’ammenda, nonché della durata della sanzione accessoria) e dall’art. 186, comma 2-sexies (che prevede l’incremento da un terzo alla metà della sola ammenda), trova applicazione l’art. 63, comma 4 cod. pen. Pertanto Il giudice, una volta operato il raddoppio della pena detentiva e di quella pecuniaria ai sensi del comma 2-bis, dovrà motivare l’eventuale decisione di applicare l’ulteriore aumento fino a un terzo che dovrà investire anch’esso entrambe le pene, avendo poi cura di convertire il quantum di aumento relativo all’arresto nella corrispondente pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall’art. 135 cod. pen., in ossequio ai principi di legalità della pena e favor rei (In motivazione la Corte opera un richiamo analogico ai criteri indicati da Cass. Sez. Un. 40983/2018, Giglia e altro in tema di continuazione tra reati sanzionati con pene eterogenee).
Sentenza n. 42500 ud. 25/09/2018 – deposito del 27/09/2018