Anche l’istituto scolastico può considerarsi “privata dimora”, quale luogo in cui le persone si trattengono, seppur in modo transitorio, per compiere atti della loro vita privata.
Ai fini dell’integrazione del reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis c.p., anche l’istituto scolastico può considerarsi “privata dimora”, quale luogo in cui le persone si trattengono, seppur in modo transitorio, per compiere atti della loro vita privata.
Così ha deciso la quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 48734 depositata il 24 novembre scorso, confermando la condanna di un soggetto per il delitto di furto in istituto scolastico.
Condividendo la statuizione della Corte d’Appello e considerando infondate le doglianze dell’imputato circa l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 624-bis c.p., la S.C. ha colto l’occasione per ribadire l’interpretazione affermata ormai dal costante orientamento della giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. n. 43089/2007; n. 10187/2011), secondo il quale, sono da considerarsi luoghi destinati, in tutto o in parte, a privata dimora, quelli nei quali le persone “si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata”.