Abbandono di rifiuti nel fondo altrui – concorso omissivo del proprietario – norma che impone una condotta attiva – insussistenza [art. 51, D.Lgs. 22/1997; art. 40 c.p.]
Non risponde del delitto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti il proprietario che abbia mera consapevolezza della condotta altrui, perché non vi è alcuna norma che ne impone l’attivazione volta ad evitare una siffatta condotta criminosa. Non sussiste, pertanto, concorso omissivo in reato commissivo.
Cassazione penale, sez. III, sentenza 09/01/2007 n° 137