Getto pericoloso di cose, emissione di gas e vapori

Getto pericoloso di cose – emissione di gas e vapori – concetto di normale tollerabilità – irrilevanza – autorizzazioni amministrative – rilevanza [art. 674 c.p.; art. 844 c.c.]

Il reato di getto pericoloso di cose, ex art. 674 c.p., con riferimento all’emissione di gas, vapori o fumo è un reato di pericolo, che non si realizza nelle ipotesi in cui vengono rispettati i limiti tabellari di legge, indipendentemente dal concetto di normale tollerabilità evidenziato dal legislatore civile all’art. 844 c.c..

Cassazione penale, sez. III, sentenza 23/01/2007 n° 1869

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