Sicurezza pubblica

MISURE DI PREVENZIONE – REVOCA O MODIFICA DELLE PRESCRIZIONI – COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE CHE HA EMESSO LA MISURA – SUSSISTENZA – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. N. 161 DEL 2017 – IRRILEVANZA – RAGIONI.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che, anche dopo le modifiche introdotte all’art. 5 del Codice antimafia dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di revoca o di modifica delle prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione spetta all’organo giurisdizionale che ha emesso il relativo provvedimento, pur se diverso dal Tribunale distrettuale, a nulla rilevando che la richiesta sia successiva all’entrata in vigore della novella, atteso che la stessa non dà luogo ad un nuovo procedimento da attribuirsi alla cognizione del predetto Tribunale, ma attiene alla fase di esecuzione di un provvedimento già adottato, che resta disciplinata dall’art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sentenza n. 39905 ud. 17/07/2018 – deposito del 04/09/2018

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