Stalking configurabile anche nei rapporti di vicinato

 

Commette il delitto di atti persecutori (c.d. “stalking”) “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” (art. 612-bis c.p.).

Può configurarsi il reato anche nel caso di condotte moleste e azioni di disturbo posti in essere nell’ambito dei rapporti di vicinato (rumori e odori molesti ecc.), o questi esauriscono la loro rilevanza sul piano dell’illecito civile?

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con la sentenza 9 maggio 2018, n. 20473.

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