Responsabilità per colpa medica

PROFESSIONISTI – MEDICI E CHIRURGHI – RESPONSABILITÀ COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI – LEGGE 8 MARZO 2017, N. 24 – ART. 590-SEXIES COD. PEN. – CAUSA DI NON PUNIBILITÀ – CONFIGURABILITÀ – AMBITO DI APPLICAZIONE – INDICAZIONI.

In tema di colpa medica, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Il secondo comma dell’art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la                                                                                          condotta imperita nell’applicazione delle stesse.

Presidente: F. Izzo

Relatore: P. Piccialli

Sentenza n. 50078 ud. 19/10/2017 – deposito del 31/12/2017

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.