RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – ORDINE EUROPEO D’INDAGINE PENALE – ART. 13 D.LGS N. 108 DEL 2017 – AMBITO DI OPERATIVITÀ – INDIVIDUAZIONE.

 

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La Terza sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che la disposizione di cui all’art. 13, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, che disciplina il sistema delle impugnazioni nell’ambito della procedura passiva di esecuzione dell’ordine europeo di indagine penale, si riferisce a tutte le attività previste dall’art. 4 del medesimo decreto e, pertanto, l’indagato può proporre opposizione dinanzi al giudice per le indagini preliminari sia avverso il decreto motivato di riconoscimento che avverso i provvedimenti attuativi del suddetto ordine di indagine (nella specie decreto di perquisizione e sequestro).

Sentenza n. 5940 ud. 11/10/2018 – deposito del 07/02/2019

 

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