La Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che, divenuto il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n.11 cod. pen. procedibile a querela di parte a seguito della modifica disposta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, l’esistenza della remissione di querela nei processi in corso comporta l’obbligo di declaratoria di non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Sentenza n. 225 ud. 08/11/2018 – deposito del 04/01/2019