MISURE CAUTELARI – PERSONALI – PROVVEDIMENTI – ORDINANZA DEL GIUDICE – REQUISITI – MOTIVAZIONE – LEGGE N. 47 DEL 2015 – MODIFICHE IN TEMA DI MOTIVAZIONE DELLE ORDINANZE CAUTELARI – REQUISITI – MOTIVAZIONE REDATTA CON LA TECNICA DEL C.D. COPIA – INCOLLA DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO – ACCERTAMENTO DELL’AUTONOMIA DELLA VALUTAZIONE – ACCOGLIMENTO PARZIALE DI UNA RICHIESTA CAUTELARE CUMULATIVA – INSUFFICIENZA – RAGIONI.
In tema di misure cautelari personali, la Sesta sezione ha affermato che la necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non può ritenersi assolta quando l’ordinanza accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure non costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, dovendo la valutazione essere espressa in relazione alla specifica posizione oggetto di giudizio, rispetto alla quale detto requisito della motivazione è previsto a pena di nullità rilevabile anche di ufficio.
Sentenza n. 31370 ud. 19/06/2018 – deposito del 10/07/2018