La Cassazione rammenta che il reato di molestia si configura con l’uso del telefono o altri mezzi equiparati che comportano un’immediata interazione o intrusione del mittente nella sfera del destinatario.
Non si configura il reato di molestia in caso di invio insistente di lettere indesiderate, anche se oltre al testo sconveniente si allegano immagini a contenuto erotico.
La contravvenzione, per espressa previsione dell’art. 660 c.p., contempla solo l’uso del telefono a cui la giurisprudenza ha ritenuto di equiparare quello del telefono cellulare o anche la situazione in cui avvenga l’invio di messaggi via «short messages system» (SMS) attraverso sistemi telefonici mobili o fissi.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 40716/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un condannato per il reato di cui all’art. 660 del codice penale (Molestia o disturbo alle persone).