FORMA – REQUISITI – MOTIVI – IN GENERE – APPELLO – LEGGE N. 103 DEL 2017 – SPECIFICITÀ DEI MOTIVI – REQUISITI – CARENZA – INAMMISSIBILITÀ.

 

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In tema di specificità dei motivi di appello la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha affermato, con riguardo al disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che tale requisito, previsto a pena di inammissibilità dell’impugnazione, è soddisfatto se l’atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.

 

Sentenza n. 34504 ud. 25/05/2018 – deposito del 20/07/2018

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