Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno affermato che le condotte di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un’arma comune da sparo clandestina configurano, esclusivamente, le ipotesi delittuose previste dall’art. 23, primo, terzo e quarto comma, legge 18 aprile 1975 n.110, dovendosi escludere, in ragione dell’ operatività del principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., il concorso formale tra i suddetti delitti e quelli, rispettivamente, di porto e detenzione illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di arma comune da sparo, previsti dagli artt. 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n.895.
Sentenza n. 41588 ud. 22/06/2017 – deposito del 12/09/2017