Art. 690 codice penale: Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Contravvenzioni previste dal codice penale

Deve essere cassata con rinvio la sentenza di condanna ex art. 689, 690 c.p. nei confronti della responsabile di una società organizzatrice di una festa pubblica in ordine all’assunzione di sostanze alcoliche da parte di minorenni allorchè non sia stato accertata la possibilità di controllare de visu (o comunque di persona) da parte dell’imputata dell’osservanza delle norme, che vietano che nei locali pubblici siano servite bevande alcoliche ai minorenni, o, qualora tale controllo non poteva essere esercitato direttamente dalla ricorrente, se non sia stato verificato se la stessa avesse impartito efficaci disposizioni ai suoi collaboratori in ordine all’osservanza del predetto precetto e se avesse, poi, esercitato vigilanza, volta a controllare l’esatto adempimento di tale obbligo da parte dei suoi sottoposti.

Cassazione penale sez. V 05 marzo 2013 n. 17982

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