Esclusione della prova
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non può essere invocata l’esimente di cui all’art. 51 c.p. (esercizio del diritto di cronaca) e l’exceptio veritatis, ai sensi dell’art. 596, comma 3, n. 2 c.p., quando il fatto attribuito al diffamato sia ritenuto assolutamente privo di consistenza storica e di rilevanza giuridica dall’autorità giudiziaria che abbia proceduto con riguardo al detto fatto. (Fattispecie in cui le dichiarazioni accusatorie contro il diffamato sono state ritrattate dall’autore e il procedimento penale attivato a seguito delle predette dichiarazioni si è concluso con il decreto di archiviazione).
Cassazione penale sez. V 17 settembre 2013 n. 4615