Non può essere dichiarata la prescrizione del reato se il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi

Irrilevante il fatto che il reato si sia prescritto già prima della sentenza d’appello e che i giudici di merito non abbiano rilevato la prescrizione cassazione toga sentenza.
Se il ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile, è preclusa la possibilità di dichiarare prescritto il reato. Lo ricorda la Corte di Cassazione facendo notare come l’inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi “non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 del codice di procedura penale”. Poco importa che il reato si sia prescritto già prima della sentenza d’appello e che i giudici di merito non abbiano rilevato la prescrizione. Se il ricorso per Cassazione è inammissibile resta preclusa ogni possibilità “sia di far valere sia di rilevare di ufficio

 ai sensi dell’art. 129 codice procedura penale, l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice”. E’ stata così confermata una sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva condannato una donna per truffa e tentata truffa per aver riscosso una pensione di guerra del marito anche dopo il suo decesso. La donna, per mezzo del suo difensore, si era rivolta alla suprema corte sostenendo che, in relazione al reato di tentata truffa, non poteva ipotizzarsi alcun reato perché il direttore dell’ufficio postale era stato messo al corrente della morte del marito e quindi sarebbe stato in condizioni di negare la corresponsione della pensione. Secondo la Cassazione però la ricorrente ha ricorso a vari artifizi per indurre in errore gli impiegati dell’ufficio postale e farsi consegnare indebitamente la pensione del marito.

Cassazione Penale Sentenza 31 ottobre 2014, n. 45114

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