È costituzionalmente illegittimo l’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. L. Pinto) sulla ragionevole durata del processo, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
È quanto ha dichiarato, con pronuncia additiva, la Corte Costituzionale nella sentenza del 26 aprile scorso.