Articolo 405 Codice penale
Il legislatore ha qui voluto tutelare la libertà di culto nella sua dimensione collettiva, sull base della considerazione che la religione è un fenomeno sociale.
Integra il reato di cui all’art. 405 c.p. la turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma è ancora esposta in Chiesa. (Nella specie, gli imputati, appena terminata la Messa, avevano manifestato con grida all’interno della Chiesa, proferendo ingiurie alle autorità civili presenti al funerale).
Cass. n. 28030/2009