SOSTITUTO DEL DIFENSORE – Costituzione di parte civile – Sostituto del difensore del danneggiato – Potere di esercitare l’azione civile – Condizioni.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, hanno affermato che il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’azione civile nel processo penale, non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’udienza di costituzione.

Presidente: G. Canzio

Relatore: G. Andreazza

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