La Prima Sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di misure di prevenzione personali, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per contrasto con l’art. 2 del Protocollo 4 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 febbraio 2017, De Tommaso contro Italia, non rinvenendo nella normativa nazionale un deficit di chiarezza, determinatezza e tassatività.
Sentenza n. 349 ud. 15/06/2017 – deposito del 09/01/2018