Sicurezza pubblica

La Prima Sezione della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di misure di prevenzione personali, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per contrasto con l’art. 2 del Protocollo 4 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 febbraio 2017, De Tommaso contro Italia, non rinvenendo nella normativa nazionale un deficit di chiarezza, determinatezza e tassatività.

Presidente: A. P. Mazzei

Relatore: R. Magi

Sentenza n. 349 ud. 15/06/2017 – deposito del 09/01/2018

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.