Sezioni Unite: nel caso di riforma in senso assolutorio di una condanna, il giudice di appello non ha l’obbligo di risentire i soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 3 aprile 2018 (ud. 21 dicembre 2017), n. 14800
Presidente Canzio, Relatore De Amicis

Con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 10 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 610 comma 2 c.p.p. (relativo ai casi in cui occorra dirimere un possibile contrasto giurisprudenziale) era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: «se il giudice di appello, investito della impugnazione dell’imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzionesenza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado».

All’udienza del 21 dicembre 2017, le Sezioni Unite avevano fornito risposta affermativa.

Con sentenza depositata il 3 aprile 2018, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado».

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