Sentenza, non luogo a procedere, natura, merito, esclusione

La sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., ha natura prevalentemente processuale, e non di merito; essa non è diretta ad accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, ma ha essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l’evidente infondatezza dell’accusa.

 

 

Il giudice dell’udienza preliminare infatti è chiamato, non ad accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, bensì a formulare una diagnosi di sostenibilità dell’accusa, alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibattimento. Solo ove detta tesi si presenti insostenibile ed insuperabile in dibattimento legittimamente il giudice può emettere sentenza di proscioglimento dell’imputato.

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 31/10/2011 n° 39271

 

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