Pubblico ufficiale, costrizione, abuso di potere, concussione, aggravante

 

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L’abuso è lo strumento attraverso il quale l’agente pubblico innesca il processo causale che conduce all’evento terminale: il conseguimento dell’indebita dazione o promessa con la conseguenza che la condotta tipica delle due figure criminose della concussione o della induzione indebita non risiede, quindi, esclusivamente nella costrizione o nella induzione bensì primariamente nell’abuso, che è legato da nesso di causalità con lo stato psichico determinato nel soggetto privato ed è idoneo, in ulteriore sequenza causale e temporale, a provocare la dazione o la promessa dell’indebito.
Ne consegue che è configurabile il reato di concussione quando la costrizione del pubblico ufficiale si concretizzi nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, strumentalizzato per perseguire illegittimi fini personali, mentre sussiste il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 61, n. 9 c.p. quando l’agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo.

Cassazione penale, sez. III, sentenza 16/09/2014 n° 37839

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